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NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE E NUOVI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA


PER QUALI IMPIANTI E' PREVISTA LA COMPILAZIONE DEL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO?
Il nuovo libretto di impianto per la climatizzazione è previsto per tutti gli impianti, sia esistenti che di nuova istallazione, che rientrano nella definizione di impianto tecnico, come indicato della legge 90/2013. In genere sono impianti tecnici tutti gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Sono ad esempio impianti termici, i tradizionali impianti di riscaldamento con caldaia a gas, gli impianti per la climatizzazione estiva con pompe di calore, così come gli impianti di teleriscaldamento o realizzati con cogeneratori. Anche gli apparecchi qualistufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante sono assimilati agli impianti termici se fissi e qualora la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW. Non sonoinvece considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Eventuali modifiche a quanto indicato possono essere apportate dalle Regioni o dalle Provincie Autonome.

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Da chi e quando deve essere effettuata la compilazione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione?


Per i nuovi impianti termici, la compilazione del libretto di impianto per la climatizzazione è di competenza dell'installatore, che deve fornire unitamente a tutta la documentazione prevista della legislazione vigente (dichiarazione di conformità, istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto...). Per gli impianti termici esistenti, la responsabilità per la compilazione del nuovo libretto di impianto è del Responsabile dell'impianto che, in accordo con la definizione del Dlgs 192/2005, è "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministati in condominio; il proprietario o l'amministartore delegano in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche". Per gli impianti termici esistenti, la compilazione del nuovo libretto va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Quale modello di libretto di impianto per la climatizzazione deve essere utilizzato e quali sono i contenuti principali?


Il libretto di impianto per la climatizzazione da utilizzare a livello nazionale deve essereconforme al nuovo modello previsto dal DM 10 febbraio 2014, che è stato concepito al fine di fornire una descrizione completa di come è realizzato l'impianto termico. Nelle differenti schede del nuovo modello di libretto, devono essere inseriti, in generale, oltre ai dati di identificazione dell'impianto, tutti i generatori presenti nell'impianto termico, i sistemi di accumulo, distribuzione, emissione, erogazione e regolazione, oltre che eventuali trattamenti dell'acqua dell'impianto. Le Regioni e le Provincie Autonome possono apportare modifiche ed integrazioni al modello di libretto di impianto; pertanto è sempre necessario verificare, a livello locale, quale modello occorra utilizzare (modello nazionale o modello "locale"). Ad oggi le Regioni che hanno deliberato apportando modifiche al modello di libretto di impianto nazionale sono: Lombardia, Piemonte, Emilia Romania e Veneto.

Controlli di efficienza energetica:
su quali impianti vanno fatti e in cosa consistono?


Il DPR 74/2013 prevede che i controlli di efficienza energetica vengano eseguiti esclusivamente sugli impianti termici per la climatizzazione invernale di potenza termica superiore ai 10 kW e sui quelli per la climatizzazione estiva di potenza termica superiore ai 12 kW. Tali controlli prevedono, in genere, la verifica dell'efficienza energetica dei generatori, della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura nei locali climatizzati ed infine della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento acqua, ove previsti. Le operazioni da eseguire durante i controlli di efficienza sono indicate nel dettaglio nei nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica, obbligatori dal 15 ottobre 2014, che sono di quattro tipologie (gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori, cogeneratori) a seconda della tipologia di generatore presente nell'impianto. Anche per i rapporti di controllo di efficienza energetica, le Regioni e le Provincie Autonome possono apportare modifiche ed integrazioni.

Quando e con che periodicità devono essere fatti i controlli di efficienza energetica?


Come previsto dal DPR 74/2013, i controlli di efficienza energetica devono essere innanzitutto effettuati ogni volta che vengono eseguite sull'impianto termico le operazioni di controllo e manutenzione ai fini della sicurezza, con le periodicità stabilite dall'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore per gli impianti esistenti. Tali controlli vanno inoltre eseguiti alla prima messa in servizio dell'impianto, a cura dell'installatore, nel caso di sostituzione del generatore di calore e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

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